Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 324 del 30/07/1974 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1974 n. 210)
Modifiche all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
Modifiche all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dopo i primi
due commi e' aggiunto il seguente terzo comma:
"Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a
chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al
precedente articolo 37".
All'articolo 39 della suddetta legge e' inoltre aggiunto il
seguente ultimo comma:
"L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio
commerciale abusivo, che si trovi cioe' nelle condizioni di cui al
comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed e' spedita in
forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista
dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza e'
dichiarata immediatamente eseguibile".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1974
LEONE
RUMOR - TAVIANI -
ZAGARI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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