Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 325 del 30/07/1974 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1974 n. 210)
Proroga dei termini previsti dagli articoli 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' sostituito dal
seguente:
  "Qualora  entro  il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto
prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su
domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino
ad  un  massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi,
di  altri  dodici mesi entro i quali il comune dovra' provvedere alla
formazione del piano.
  Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della
giunta  regionale  nomina  un commissario che provvede entro sei mesi
alla redazione del piano, il quale e' approvato entro sessanta giorni
dal  consiglio  comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli
15 e 16".
  L'articolo 40 della medesima legge e' sostituito dal seguente:
  "Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge
sono  in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto
nello  stesso  punto  di  vendita,  entro  il 31 gennaio 1975 debbono
ottemperare  alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della
presente legge".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1974

                                LEONE

                                                      RUMOR - DE MITA
                                                            - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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