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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 354 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1974 n. 217)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonche' per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonche' per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260,
concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione
tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonche' per il
potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soppresso ed
il quarto comma del predetto articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto
che effettua la cessione o la prestazione, al momento di
effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 ed
uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le
caratteristiche determinate con decreto del Ministro per le finanze,
la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della
consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data
e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa
una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese
solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le
modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti".
Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - All'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola:
"operazioni", sono aggiunte le seguenti:
"Lo stesso Ministro, con propri decreti, puo' altresi' determinare,
per gli esercenti arti e professioni, le modalita' ed i termini per
l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione
delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende
particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di
cui al titolo II del presente decreto".
Gli articoli 3, 4 e 5 sono soppressi.
L'articolo 6 e' sostituito con il seguente:
Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle
norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato
il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali e' effettuata
l'operazione.
Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il
numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti
dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi.
All'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione
a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione
dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La elevazione della misura degli interessi per prolungata
rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla
data predetta.
All'articolo 9, il secondo comma e' soppresso.
All'articolo 10, dopo le parole: "assegno circolare", sono inserite
le parole: "non trasferibili", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
Gli assegni circolari devono essere emessi da banche o istituti di
credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia nel cui
capoluogo ha sede la sezione di tesoreria provinciale dello Stato
ordinataria dei suddetti titoli.
All'articolo 11, sono premessi i seguenti commi:
Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto dei
cassieri degli uffici del registro, con qualifica non inferiore a
cassiere principale, puo' essere incaricato, con decreto del Ministro
per le finanze, delle verifiche di cassa e di gestione presso gli
uffici della amministrazione periferica delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari, secondo le norme in vigore, con assunzione
delle responsabilita' previste dall'articolo 81 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalita' di attuazione
delle norme contenute nel precedente comma.
All'articolo 12 le parole: "di diritto pubblico o di interesse
nazionale", sono sostituite con le parole: "di cui all'articolo 54
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante il regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato"; dopo le parole: "assegno circolare", sono inserite le
parole: "non trasferibile", e le parole: "secondo le ipotesi", sono
sostituite con le parole: "con le modalita'"; e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
La misura del compenso per i servizi di cui al precedente comma
sara' determinata nelle predette convenzioni previo parere del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 sono
soppressi.
Le tabelle A e B sono soppresse.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
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