Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 36 del 15/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1974 n. 60)
Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  lavoratori  dipendenti  da  enti o imprese, il cui rapporto
privato    di    lavoro   e'   stato   risolto,   individualmente   o
collettivamente,  tra il 1 gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi
che,  indipendentemente  dalle  forme e motivazioni addotte, siano da
ricondursi   a   ragioni   di   credo   politico  o  fede  religiosa,
all'appartenenza  ad  un sindacato o alla partecipazione ad attivita'
sindacali,  e'  ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione
del   rapporto  assicurativo  obbligatorio  per  l'invalidita'  e  la
vecchiaia  di  cui  erano  titolari  alla  data della risoluzione del
rapporto  di  lavoro,  per  il  periodo intercorrente tra tale data e
quella  in  cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di eta' e
di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.
  La   ricostruzione   del  rapporto  assicurativo  avviene  mediante
l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi
assicurativi.  Tali  contributi  sono  calcolati  secondo le aliquote
vigenti   nei   diversi   periodi   cui  si  riferisce  la  posizione
assicurativa  da  ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano
conto dei seguenti elementi:
    a)  qualifica  rivestita  o  mansioni  svolte  dal lavoratore che
risultino  a  lui piu' favorevoli sotto il profilo retributivo presso
il datore di lavoro dal quale e' stato licenziato;
    b)  variazioni  intervenute  per  effetto  di accordi o contratti
collettivi di categoria;
    c)  progressione  giuridica ed economica di carriera ove prevista
dai contratti collettivi di categoria.
  Qualora  il  periodo  per  il quale e' ammessa la ricostruzione del
rapporto  assicurativo  risulti  parzialmente o totalmente coperto da
contribuzione    effettiva,    obbligatoria    o   figurativa,   tale
contribuzione   viene   detratta  dall'ammontare  dei  contributi  da
accreditare ai sensi del presente articolo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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