Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 377 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1974 n. 222)
Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentiti il
Comitato interministeriale per la programmazione economica e la
commissione consultiva interregionale, presentera' al Parlamento un
piano poliennale di sviluppo della rete delle ferrovie dello Stato,
coordinato con il piano generale dei trasporti, da definire in sede
di programma economico nazionale, nel contesto delle misure intese a
superare gli squilibri settoriali e territoriali del Paese. Il piano
sara' comunque presentato entro il 31 dicembre 1976.
In attesa della presentazione del piano poliennale, l'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a dare attuazione
ad un programma di interventi straordinari concernente opere e
forniture per l'importo complessivo di lire 2.000 miliardi.
Il piano poliennale ed il programma di interventi straordinari
hanno lo scopo di migliorare l'assetto del sistema ferroviario
nazionale mediante:
l'adeguamento delle strutture portanti del sistema ferroviario
nazionale alle previsioni di sviluppo del traffico attraverso il
potenziamento delle direttrici fondamentali, longitudinali e
trasversali;
l'organico ammodernamento e potenziamento delle linee meridionali
ed insulari, nonche' dei collegamenti con le isole, per adeguarli
alle esigenze e prospettive di sviluppo delle aree interessate;
la necessaria ristrutturazione delle tratte e dei nodi
interessati dai traffici pendolari;
il rafforzamento delle strutture attinenti al traffico merci,
comprese quelle necessarie per i collegamenti con i principali
porti;
l'adeguamento delle infrastrutture interessate dal traffico
internazionale;
il rilassamento delle linee complementari;
l'ammodernamento del parco del materiale rotabile;
l'ammodernamento degli impianti per la manutenzione e riparazione
del materiale mobile;
il miglioramento ambientale delle condizioni di lavoro del
personale, riservando, a tal fine, una quota predeterminata degli
investimenti destinati agli impianti fissi;
l'adozione delle tecniche piu' avanzate nei vari settori di
attivita' aziendale ai fini del conseguimento di una maggiore
efficienza e produttivita'.
Nell'ambito del programma di interventi straordinari, l'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, previa
approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, a provvedere anche alla realizzazione di nuove linee
ferroviarie di cui essa debba assumere la gestione e la cui
costruzione non fosse gia' iniziata alla data di entrata in vigore
della legge 27 luglio 1967, n. 668.
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