Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 377 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1974 n. 222)
Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile, sentiti il
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica  e la
commissione  consultiva  interregionale, presentera' al Parlamento un
piano  poliennale  di sviluppo della rete delle ferrovie dello Stato,
coordinato  con  il piano generale dei trasporti, da definire in sede
di  programma economico nazionale, nel contesto delle misure intese a
superare  gli squilibri settoriali e territoriali del Paese. Il piano
sara' comunque presentato entro il 31 dicembre 1976.
  In  attesa  della  presentazione  del  piano  poliennale, l'Azienda
autonoma  delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a dare attuazione
ad  un  programma  di  interventi  straordinari  concernente  opere e
forniture per l'importo complessivo di lire 2.000 miliardi.
  Il  piano  poliennale  ed  il  programma di interventi straordinari
hanno  lo  scopo  di  migliorare  l'assetto  del  sistema ferroviario
nazionale mediante:
    l'adeguamento  delle  strutture  portanti del sistema ferroviario
nazionale  alle  previsioni  di  sviluppo  del traffico attraverso il
potenziamento   delle   direttrici   fondamentali,   longitudinali  e
trasversali;
    l'organico ammodernamento e potenziamento delle linee meridionali
ed  insulari,  nonche'  dei  collegamenti con le isole, per adeguarli
alle esigenze e prospettive di sviluppo delle aree interessate;
    la   necessaria   ristrutturazione   delle   tratte  e  dei  nodi
interessati dai traffici pendolari;
    il rafforzamento delle strutture attinenti al traffico merci,
    comprese  quelle  necessarie  per i collegamenti con i principali
    porti;
l'adeguamento delle infrastrutture interessate dal traffico
internazionale;
    il rilassamento delle linee complementari;
    l'ammodernamento del parco del materiale rotabile;
    l'ammodernamento degli impianti per la manutenzione e riparazione
del materiale mobile;
    il  miglioramento  ambientale  delle  condizioni  di  lavoro  del
personale,  riservando,  a  tal  fine, una quota predeterminata degli
investimenti destinati agli impianti fissi;
    l'adozione  delle  tecniche  piu'  avanzate  nei  vari settori di
attivita'  aziendale  ai  fini  del  conseguimento  di  una  maggiore
efficienza e produttivita'.
  Nell'ambito  del  programma  di  interventi straordinari, l'Azienda
autonoma   delle   ferrovie   dello   Stato  e'  autorizzata,  previa
approvazione  del  Comitato  interministeriale  per la programmazione
economica,  a  provvedere  anche  alla  realizzazione  di nuove linee
ferroviarie  di  cui  essa  debba  assumere  la  gestione  e  la  cui
costruzione  non  fosse  gia' iniziata alla data di entrata in vigore
della legge 27 luglio 1967, n. 668.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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