Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 384 del 17/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 28 agosto 1974 n. 224)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune
modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione
straordinaria sulle case di abitazione, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Con decorrenza dal 1 gennaio 1974, e fino al 31 dicembre
1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e'
elevata al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti
delle societa' ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei
confronti delle societa' ed enti finanziari a prevalente
partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 10,50 per
cento e a all'8,75 per cento.
I soggetti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di
versamento dell'imposta e' scaduto anteriormente all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti
al pagamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle
aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974.
Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per
i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la
maggiorazione delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle
stabilite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598, e' applicata sugli imponibili ragguagliati
ad anno solare.
Per l'anno 1974 e' istituita una addizionale straordinaria
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicarsi alla
parte di reddito imponibile che eccede la somma di lire dieci
milioni, nella seguente misura:
5 per cento sulla parte di reddito imponibile compresa tra i
dieci milioni e i quattordici milioni di lire;
10 per cento sulla parte di reddito imponibile eccedente i
quattordici milioni di lire.
L'addizionale straordinaria di cui al comma precedente e' riscossa
mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.
I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale ai
sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti a
presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 1975 se
nell'anno 1974 hanno conseguito un reddito complessivo lordo
superiore a lire dieci milioni".
All'articolo 2,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i terreni
concessi in affitto, la determinazione del reddito e' effettuata
sulla base dei canoni fissati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e
successive modificazioni".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Il limite indicato nell'articolo 11, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' elevato
a lire 5 milioni.
Per i redditi di lavoro dipendente e per quelli di cui alla lettera
a) del primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di importo annuo non superiore
a lire 4 milioni, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15
e 16 dello stesso decreto, e' concessa una detrazione ulteriore di L.
36.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno.
Se il reddito complessivo lordo ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche non e' superiore a lire 4 milioni ed alla sua
formazione concorrono i redditi indicati nel comma precedente, le
quote di detrazione di cui al primo comma punto 3), dell'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, sono aumentate di L. 4.000 per ogni figlio a carico, a decorrere
dall'anno 1975.
La detrazione prevista nel secondo comma sara' computata per l'anno
1974 in sede di conguaglio da effettuare alla fine dell'anno o, se
precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro e non
spetta comunque per piu' di una volta nei riguardi di ciascuna
persona.
Le detrazioni di cui ai commi secondo e terzo, trovano applicazione
anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Se i redditi di lavoro dipendente che hanno beneficiato in sede di
ritenuta alla fonte delle detrazioni di cui al secondo e terzo comma
concorrono con altri redditi, compresi quelli imputabili al
contribuente a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, alla formazione di un reddito
complessivo lordo di ammontare superiore a lire 4 milioni annue, il
diritto alle detrazioni medesime viene meno ed il relativo recupero
e' effettuato dall'ufficio delle imposte sulla base della
dichiarazione annuale dei redditi o dell'accertamento.
Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma si applicano anche
per i redditi di impresa indicati nel secondo comma dell'articolo 16
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, quando sono state effettuate le detrazioni d'imposta di cui al
primo comma dello stesso articolo 16 e sempreche' il reddito
complessivo lordo del soggetto passivo d'imposta, comprensivo dei
redditi a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del suddetto
decreto, non superi lire 4 milioni annue".
Gli articoli dal 5 all'11 sono soppressi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 agosto 1974
LEONE
RUMOR - TANASSI -
GIOLITTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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