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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969,
n. 1022, per l'esercizio della facolta' di affidare a veterinari
civili, mediante convenzioni di durata annuale, incarichi attinenti
al servizio veterinario dell'Esercito, e' prorogato fino al 31
dicembre 1978.