Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 413 del 17/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 12 settembre 1974 n. 238)
Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonche' dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444.
Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonche' dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle
opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui
all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonche' dei
programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui
statali di cui all'articolo 32 ultimo comma della legge 28 luglio
1967, n. 641 e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che
siano gia' iniziate o che si trovino in fase di appalto o siano state
appaltate o per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione
alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per
i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa sin dal
primo anno finanziario per l'importo complessivo di lire 250 miliardi
alla condizione che i relativi pagamenti non superino, in ciascun
anno finanziario, l'importo di lire:
30 miliardi per l'anno finanziario 1974;
120 miliardi per l'anno finanziario 1975;
100 miliardi per l'anno finanziario 1976.
I finanziamenti relativi alle opere programmate per le quali alla
data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emesso
il decreto di approvazione del progetto possono essere utilizzati di
concerto dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per la
pubblica istruzione per eventuali integrazioni degli interventi di
cui al precedente comma.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
