Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 44 del 15/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1974 n. 64)
Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma del numero 5) dell'articolo 15 del testo unico delle
leggi   sull'esercizio  delle  assicurazioni  private  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,
modificato  con  la legge 25 febbraio 1965, n. 109, e' sostituito dal
seguente:
  "5)  in  quote  della  Banca  d'Italia,  dell'Istituto  italiano di
credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di
credito per le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito
per le opere pubbliche;
  in  mutui  debitamente  garantiti  per  lo  sviluppo  dell'edilizia
economica  e  popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15
per   cento   della   riserva   matematica,  in  titoli  azionari  ed
obbligazionari   dell'ISVEIMER,   dell'IRFIS,   del   CIS,  dell'IRI,
dell'ENEL,  dell'ENI, dell'EFIM, dell'E.G.A.M. e di societa' a queste
collegate,  nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa
da almeno cinque anni".
  Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle
leggi   sull'esercizio  delle  assicurazioni  private  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,
modificato  con  la legge 25 febbraio 1965, n. 109, e' sostituito dal
seguente:
  "8)  quote  della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito
fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito
per  le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito per le
opere   pubbliche;   mutui  debitamente  garantiti  per  lo  sviluppo
dell'edilizia  economica  e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei
limiti  del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed
obbligazionari   dell'ISVEIMER,   dell'IRFIS,   del   CIS,  dell'IRI,
dell'ENEL,  dell'ENI,  dell'EFIM,  dell'EGAM  e  di societa' a queste
collegate,  nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa
da almeno cinque anni".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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