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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei
maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, e
riportato nella tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n.
1366, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente
effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli
volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono
rispettivamente fissati, con decorrenza 1 gennaio 1971, in 200 e 100.