Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 59 del 01/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1974 n. 73)
Aumento del capitale della Societa' per la gestione e partecipazioni industriali GEPI - Societa' per azioni.
Aumento del capitale della Societa' per la gestione e partecipazioni industriali GEPI - Societa' per azioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e
finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale
idrocarburi (ENI) e l'istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 48
miliardi il primo e sino a lire 16 miliardi ciascuno, gli altri,
all'aumento di capitale per lire 96 miliardi della Societa' per la
gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Societa' per azioni -
costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n.
184.
Per consentire sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi
di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 16
miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 48 miliardi
sara' iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974
del Ministero delle partecipazioni statali.
Le eventuali riduzioni del capitale della GEPI Societa' per azioni
per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza,
in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del
Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro
per il tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a conferire, nell'anno
1974, lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI per consentire a questi
la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.
Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI,
dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento
all'aumento del capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi
aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.
Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI
ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente
articolo, nonche' l'aumento di capitale della GEPI, sono esenti
dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota
gravante sul patrimonio imponibile di cui all'articolo 146 del citato
decreto presidenziale.
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