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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 62 del 14/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1974 n. 74 e rettifica su G.U. 166 del 1974)
Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969.
Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
"Art. 79. - Requisiti per guidare veicoli e condurre animali. - Chi
guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni
fisiche e psichiche e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o
condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o
qualsiasi moltitudine di bestie;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125
cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125
cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di
cilindrata oltre i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e
autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il
quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non
superiore a 130 CV/tonn., purche' non sviluppino una velocita',
calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore
a 180 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza
rimorchio; macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;
e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti
specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi
75 quintali;
f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui
peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei
semirimorchi, superi i 75 quintali purche' munito di un certificato
di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della
motorizzazione civile;
g) anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350
cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e
cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara
del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una
velocita', calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima,
superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera f)
quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione
professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o
di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
A bordo di autoveicoli per i quali e' prescritto che vengano
adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni
ventuno. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in
servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le
autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g);
autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali;
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose,
macchine operatrici;
b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste
dal presente articolo e' punito, salvo quanto disposto nei successivi
commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a
lire 50.000.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo
comma, lettera g), e' punito con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.
Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli
della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida
motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di
cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al
conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
della somma da lire 5.000 a lire 20.000.
Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che
guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a
lire 50.000.
Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di
animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si
trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, e' punito
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire
50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con
l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali.
Coloro che guidano veicoli per i quali e' prescritto che vengano
adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto
anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000".
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