Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 68 del 27/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1974 n. 78)
Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari.
Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero
spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma
dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e' limitato alla
meta' dello importo dell'assegno stesso. L'altra meta' e' corrisposta
per contanti ai predetti allievi.
L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti,
rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali
dell'Accademia di sanita' militare interforze sono amministrati con
le norme dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273,
limitatamente alla meta' del loro importo. L'altra meta' e'
corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.
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