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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere
all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964,
n. 463, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono
fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo
revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.
In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione
dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano,
rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del
capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza
del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti
in corso di esecuzione limitatamente alla parte dei lavori eseguita
dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Per la corresponsione dei compensi revisionali puo' essere
utilizzata, senza necessita' di provvedimenti specifici, la somma
globale impegnata per l'esecuzione dei lavori finche' non si provveda
all'integrazione dei fondi destinati al pagamento dei compensi
stessi. Salvi i provvedimenti necessari per l'ulteriore impegno di
spesa, gli acconti revisionali sono corrisposti con le stesse
procedure previste per i pagamenti in conto per lavori eseguiti e con
esclusione di ogni parere di cui alla normativa vigente. I controlli
sono esercitati a consuntivo all'atto della corresponsione del saldo
revisionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1974
LEONE
MORO - BUCALOSSI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE