Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 75 del 11/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1974 n. 80)
Emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'.
Emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Alle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di
impianti di pubblica utilita' istituite in base alle leggi 6 marzo
1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e' consentito, per le
operazioni per le quali si sia addivenuto alla stipulazione di
contratti condizionati, di procedere alla emissione delle
obbligazioni anche prima che siano stipulati i contratti definitivi
di mutuo, vincolando i contratti condizionati medesimi, purche' sia
stato provveduto alla acquisizione delle garanzie prescritte dalla
legislazione in vigore per dette sezioni.
L'importo dei contratti condizionati vincolati alla emissione delle
obbligazioni ai sensi del precedente comma non potra' eccedere per
ciascuna sezione l'ammontare del suo fondo di dotazione versato
nonche' delle riserve non aventi specifica destinazione.
Le sezioni che abbiano proceduto alla emissione delle obbligazioni
col vincolo di contratti condizionati di mutuo, ai termini dei commi
precedenti, dovranno procedere, entro sei mesi dalla data dei
contratti stessi, alla stipulazione dei contratti definitivi. Ove
cio' non avvenga, o comunque avvenga per importo minore, le sezioni
dovranno rimborsare, includendo nella prima estrazione semestrale, il
quantitativo di obbligazioni che risulti eccedente l'importo
complessivo dei contratti condizionati, di data non anteriore ai sei
mesi, ammissibile a termine del comma secondo del presente articolo.
Restano fermi per il totale delle obbligazioni in circolazione, ove
ricorrano, i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni sul credito
fondiario.
Per le obbligazioni emesse, come sopra, in corrispondenza di
contratti condizionati, l'inizio dei rimborsi, mediante estrazione,
potra' essere differito di non oltre un semestre, rispetto al termine
di cui al sesto comma dell'articolo 32 del testo unico 16 luglio
1905, n. 646.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1974
LEONE
RUMOR - LA MALFA
Visto, il
Guardasigilli: ZAGARI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
