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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1971, n. 1372, e' integrato come segue:
"c) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle
manovre la durata settimanale del lavoro ordinario e' di 36 ore,
distribuite di regola su cinque giornate lavorative".