Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 8 del 12/01/1974 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1974 n. 36)
Norme in materia di appalti di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  al  primo  comma  dell'articolo 48 del regio decreto 23
maggio  1924,  n.  827, e successive modificazioni, nei contratti per
l'esecuzione  dei  lavori  pubblici,  ivi compresi quelli in corso di
esecuzione  alla data di entrata in vigore della presente legge, fino
al  31  dicembre  1975,  i  pagamenti in conto, da disporsi per somme
dovute   e  giustificate  dai  prescritti  documenti,  sono  pari  ai
diciannove ventesimi dell'importo contrattuale.
  All'atto  del  pagamento in conto, e' corrisposto, dietro richiesta
dell'esecutore    dei    lavori,    anche   il   residuo   ventesimo,
subordinatamente  alla  prestazione,  per  un importo equivalente, di
fidejussione   bancaria   o  di  polizza  fidejussoria  assicurativa,
rilasciata  da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni
vigenti.
 
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