Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 103 del 14/04/1975 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1975 n. 102)
Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su
scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su
scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai
sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico
essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto
volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo
sviluppo sociale e culturale del Paese in conformita' ai principi
sanciti dalla Costituzione. Il servizio e' pertanto riservato allo
Stato.
L'indipendenza, l'obiettivita' e l'apertura alle diverse tendenze
politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liberta' garantite
dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del
servizio pubblico radiotelevisivo.
Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei
principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo
generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi
competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli
articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto
1949, n. 681.
Detta Commissione assume la denominazione di Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
Essa e' composta di quaranta membri designati pariteticamente dai
Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di
tutti i gruppi parlamentari.
La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sara'
emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento
sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento
stabilisce le modalita' per il funzionamento della Commissione stessa
e la sua articolazione in sottocommissioni per lo adempimento dei
poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni
permanenti e' competente per l'esame delle richieste di accesso,
secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.
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