Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 103 del 14/04/1975 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1975 n. 102)
Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  diffusione  circolare  di programmi radiofonici via etere o, su
scala  nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su
scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai
sensi  dell'articolo  43  della  Costituzione,  un  servizio pubblico
essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto
volta  ad  ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo
sviluppo  sociale  e  culturale  del Paese in conformita' ai principi
sanciti  dalla  Costituzione.  Il servizio e' pertanto riservato allo
Stato.
  L'indipendenza,  l'obiettivita'  e l'apertura alle diverse tendenze
politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liberta' garantite
dalla  Costituzione,  sono principi fondamentali della disciplina del
servizio pubblico radiotelevisivo.
  Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei
principi,  di  cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo
generale  e  l'esercizio  della vigilanza dei servizi radiotelevisivi
competono  alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  3  aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli
articoli  8,  9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto
1949, n. 681.
  Detta   Commissione   assume   la   denominazione   di  Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
  Essa  e'  composta di quaranta membri designati pariteticamente dai
Presidenti  delle  due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di
tutti i gruppi parlamentari.
  La  Commissione  elabora  un  proprio regolamento interno che sara'
emanato  di  concerto  dai Presidenti delle due Camere del Parlamento
sentiti   i   rispettivi  uffici  di  presidenza.  Detto  regolamento
stabilisce le modalita' per il funzionamento della Commissione stessa
e  la  sua  articolazione  in sottocommissioni per lo adempimento dei
poteri  di  cui  al  presente articolo. Una di dette sottocommissioni
permanenti  e'  competente  per  l'esame  delle richieste di accesso,
secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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