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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
dell'Impero di Etiopia per evitare la doppia imposizione sui redditi
derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, con scambio di
note, firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971;
b) convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica socialista cecoslovacca per evitare la
doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio
della navigazione marittima ed aerea, firmata a Praga il 28 agosto
1973.