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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 125 del 23/04/1975 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1975 n. 110)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni
urgenti per il credito all'agricoltura, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
al primo comma, dopo la parola: "fondiario", sono soppresse le
seguenti: "di acquisto di proprieta' diretto-coltivatrice"; le
parole: "6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";
sono soppresse le parole: "e di acquisto di proprieta'
diretto-coltivatrice"; e le parole: "quando i contratti definitivi di
mutuo siano stipulati e le cambiali agrarie per i prestiti siano
rilasciate in epoca successiva all'entrata in vigore del presente
decreto";
al secondo comma le parole: "4 per cento", sono sostituite con le
seguenti: "3,50 per cento", e sono soppresse le parole: "e di
acquisto di proprieta' diretto-coltivatrice";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Per le operazioni effettuate con i fondi di anticipazione dello
Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, escluse quelle di cui
al fondo di rotazione istituito con legge 26 maggio 1965, n. 590, e
successive modificazioni ed integrazioni, l'interesse a carico degli
operatori e' fissato al 3,50 per cento per i mutui di miglioramento
fondiario e al 5 per cento per i prestiti di esercizio";
dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i mutui destinati all'acquisto di proprieta'
diretto-coltivatrici, assistiti dal concorso nel pagamento degli
interessi o erogati con le disponibilita' del fondo di rotazione di
cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, i tassi agevolati sono fissati
al 3 per cento.
L'aumento dei tassi agevolati previsto dai commi primo, secondo,
terzo, quarto e quinto del presente articolo non si applica ai mutui
per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto siano stati stipulati contratti condizionati o siano stati
concessi, previ gli accertamenti di ammissibilita', i prescritti
nulla osta, ovvero le autorizzazioni all'esecuzione di opere di
miglioramento fondiario, o siano stati emessi decreti d'impegno; a
tali mutui si applicano i tassi di interesse previsti nei documenti
anzidetti. Non si applica l'aumento anzidetto allorche' le cambiali
agrarie per i prestiti siano state rilasciate in epoca anteriore
all'entrata in vigore del presente decreto.
Qualunque convenzione stipulata dopo l'entrata in vigore del
presente decreto in contrasto con le disposizioni di cui al comma
precedente e' inefficace".
All'articolo 2,
al primo comma la parola: "sentito", e' sostituita con le
seguenti: "sentiti la Commissione di cui all'articolo 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281, ed";
al secondo comma le parole: "7 per cento", sono sostituite con le
seguenti: "5 per cento" e le parole:
"8 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento".
All'articolo 7, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
stabilisce la quota minima di obbligazioni agrarie da acquistarsi da
parte delle aziende di credito".
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - Per la realizzazione di opere di carattere privato
per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la
trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilita', di
recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione
dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre
1971, n. 853, riguardante la forestazione, la Cassa per il
Mezzogiorno concede contributi in conto capitale nella misura del 75
per cento della spesa ammissibile.
L'erogazione del contributo viene effettuata in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti,
con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.
Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale
sono concessi mutui a tasso agevolato da parte degli istituti di
credito agrario all'uopo designati dal Ministro per il tesoro. Il
tasso di interesse e' determinato con le modalita' fissate al secondo
comma del precedente articolo 13.
Ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui
al primo comma del presente articolo possono essere concesse
anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le
modalita' sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di
concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno.
Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui e
sulle anticipazioni previsti rispettivamente dai commi secondo e
terzo del presente articolo, la Cassa e' autorizzata a provvedere con
gli stessi criteri indicati al terzo comma del precedente articolo
13".
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