Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 135 del 28/04/1975 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1975 n. 119)
Aumento delle misure della indennita' mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 febbraio 1975, le misure dell'indennita' mensile
per servizio di istituto previste nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate
alla  legge  23  dicembre  1970, n. 1054, nelle parti successivamente
rimaste  immodificate,  nelle  tabelle  3  e 4 allegate alla legge 27
ottobre  1973,  n.  628, e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926, sono
aumentate di lire 25.000.
  Tale  aumento  spetta  nella  stessa  misura alle ispettrici e alle
assistenti del Corpo di polizia femminile.
  A  decorrere  dal  1  febbraio  1975,  la  quota pensionabile della
indennita'  mensile  per servizio di istituto, prevista dall'articolo
10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e' elevata a lire 55.000.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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