Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 207 del 06/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1975 n. 156)
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. Adeguamento delle competenze del comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei V.Q.P.R.D.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le lettere c), d) ed e) dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della  Repubblica  12  luglio  1963,  n.  930,  sono sostituite dalle
seguenti:
  "c)  collabora  con i competenti organi statali e regionali e altri
enti  ed  organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  d)  promuove  o  assume iniziative in materia di studi e propaganda
per  una  migliore  produzione e per una piu' estesa divulgazione dei
prodotti  di  cui  al presente decreto e contribuisce ad un opportuno
coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di
iniziative  dello  stesso genere e nella stessa materia assunte dalle
regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;
  e)   interviene   in   Italia  e  all'estero  -  e  particolarmente
nell'ambito  della  CEE - a tutela delle denominazioni di origine dei
vini  italiani  nei  modi  consentiti  dalle  leggi  e  dai  trattati
internazionali  anche  in  collaborazione con altri enti ed organismi
pubblici.  A  tal  fine  puo'  avvalersi sia della collaborazione dei
consorzi  volontari  di  cui all'articolo 21 del presente decreto sia
degli  organi  incaricati  della  vigilanza e della repressione delle
frodi".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022