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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 229 del 07/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1975 n. 163)
Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella tabella allegata alla presente legge sono elencate le
qualifiche di mestiere proprie delle categorie degli operai
specializzati e qualificati dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Nulla e' innovato per quanto riguarda gli operai
comuni.
Gli operai qualificati e specializzati, che rivestono una qualifica
professionale alla quale risultano apportate modificazioni alla
denominazione od alla sua ascrizione in categoria, assumeranno quella
corrispondente, prevista nella nuova denominazione della citata
tabella, conseguendo l'inquadramento nella relativa categoria,
qualora la qualifica di mestiere sia prevista esclusivamente nella
categoria superiore a quella posseduta dagli interessati.
Per le qualifiche di mestiere di nuova istituzione sara'
provveduto, nella prima applicazione della tabella, sulla base di
apposite norme di dettaglio approvate dal consiglio d'amministrazione
per il personale operaio dei monopoli di Stato, da emanarsi con
determinazione del direttore generale dell'Amministrazione stessa,
all'attribuzione di dette nuove qualifiche nei confronti degli operai
che gia' esercitano le mansioni relative ed al conseguente loro
inquadramento nella categoria immediatamente superiore.
Nel caso in cui l'espletamento di talune di queste ultime mansioni,
per necessita' di servizio o per la natura delle mansioni medesime,
siano stati adibiti nell'anno in corso ed in quello precedente, in
via discontinua operai diversi, alla scelta di quelli da inquadrare
nella categoria superiore sara' provveduto sulla base del numero
delle giornate nelle quali ciascuno degli interessati e' stato
adibito all'espletamento di dette mansioni, facendo precedere coloro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano
espletate per un maggior numero di giornate lavorative nella stessa
sede. A questo fine verra' stabilito per ciascun opificio,
stabilimento o deposito il contingente di operai che, in rapporto
alle necessita' delle lavorazioni, verra' ritenuto congruo per
assicurare il regolare svolgimento dei servizi.
Gli inquadramenti alla categoria immediatamente superiore di cui ai
commi precedenti avranno decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
La consistenza organica degli operai specializzati e degli operai
qualificati, di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962,
n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e' aumentata di un numero di
posti corrispondente al numero dei beneficiari che verranno
rispettivamente inquadrati nella categoria superiore. L'organico
previsto dalla citata tabella O per gli operai comuni e' ridotto di
un numero di posti pari al doppio del personale che transitera' alle
categorie superiori.
Gli aggiornamenti e le modifiche alla tabella dei mestieri saranno
disposti con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su
proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per
la organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro.
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