Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 259 del 07/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 1 luglio 1975 n. 171)
Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle universita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  della  legge  15  novembre  1973, n. 734, per quanto
concerne  il  personale  statale non insegnante delle universita', va
inteso ed applicato come segue:
    a)  il  divieto  stabilito  nel primo comma si estende anche alle
quote dei proventi di cui all'articolo 133 del regio decreto 6 aprile
1924,  n. 674, sostituito con regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e
di  cui  all'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
comunque  a qualsiasi compenso a carico dei bilanci delle universita'
e  degli istituti universitari o di fondi di cui le universita' e gli
istituti medesimi abbiano la disponibilita';
    b)  il versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui al
terzo   comma   va  riferito  a  tutte  le  somme  corrisposte  dalle
universita'  a titolo di trattamento accessorio ivi comprese le quote
relative  alle  prestazioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, al
personale non insegnante universitario statale.
 
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