Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 29 del 23/01/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1975 n. 61)
Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Universita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Tra  i  destinatari  dell'articolo  12  del decreto-legge 1 ottobre
1973,  n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
1973,  n.  766,  s'intendono  compresi  il  personale  scientifico di
carriera  direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio
vesuviano,  nonche'  i  professori,  di  ruolo  e  incaricati,  e gli
assistenti   dell'Accademia   navale,  dell'Accademia  aeronautica  e
dell'istituto  idrografico  della  Marina,  ed inoltre i direttori, i
direttori di sezione e gli sperimentatori degli istituti di ricerca e
di sperimentazione agraria e talassografici.
  Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto
comma di detto articolo, i direttori e i direttori di sezione debbono
intendersi  equiparati  ai  professori  di  ruolo; gli sperimentatori
debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno
speciale non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.
  La  carriera  del  personale  di  ruolo  dei  direttori  di sezione
operativa  degli  istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si
sviluppa  con  le classi di stipendio e secondo le norme previste per
il  personale  docente  universitario  di  cui  all'articolo 3, primo
comma,  del  decreto-legge  1  ottobre  1973, n. 580, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 gennaio 1975

                                LEONE

                                                    MORO - MALFATTI -
                                                  COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
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