Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 29 del 23/01/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1975 n. 61)
Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Universita'.
Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Universita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre
1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di
carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio
vesuviano, nonche' i professori, di ruolo e incaricati, e gli
assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e
dell'istituto idrografico della Marina, ed inoltre i direttori, i
direttori di sezione e gli sperimentatori degli istituti di ricerca e
di sperimentazione agraria e talassografici.
Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto
comma di detto articolo, i direttori e i direttori di sezione debbono
intendersi equiparati ai professori di ruolo; gli sperimentatori
debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno
speciale non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.
La carriera del personale di ruolo dei direttori di sezione
operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si
sviluppa con le classi di stipendio e secondo le norme previste per
il personale docente universitario di cui all'articolo 3, primo
comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 1975
LEONE
MORO - MALFATTI -
COLOMBO - ANDREOTTI
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