Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 294 del 07/06/1975 (Pubblicata nella G.U. del 14 luglio 1975 n. 185)
Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennita' - una tantum - a cittadini italiani divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorita' e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale.
Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennita' - una tantum - a cittadini italiani divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorita' e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo a favore dei
cittadini italiani e degli enti e societa' italiane, in possesso
rispettivamente del requisito della cittadinanza o della nazionalita'
italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della
presente legge, titolari di beni, diritti ed interessi distrutti,
espropriati, requisiti, danneggiati o, comunque, colpiti da altre
misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed
interessi, a causa di atti compiuti dalle autorita' o dalle truppe
armate giapponesi nei territori dell'Estremo Oriente nei quali si
sono svolte operazioni belliche del conflitto cino-giapponese a
partire dal 7 luglio 1937, e della seconda guerra mondiale.
Detto indennizzo sara' determinato a seguito di opportuni
accertamenti e di valutazioni da eseguirsi dagli uffici tecnici dello
Stato a seconda della natura dei beni, diritti ed interessi con
riguardo alle consistenze di essi al momento del danno ed ai valori
del 1938, espressi in dollari USA e trasformati in lire italiane al
cambio di L. 19,65 per ogni dollaro USA, moltiplicati per il
coefficiente di maggiorazione 25.
Nel caso in cui un cittadino italiano o un ente o societa' italiana
abbia, prima della firma dell'accordo italo-giapponese del 18 luglio
1972, ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'attribuzione nei
confronti dello stato giapponese, di una somma per danni per uno dei
titoli di cui al primo comma del presente articolo, l'indennizzo non
potra' essere inferiore alla somma attribuita con detta sentenza,
anche se essa sia stata successivamente gravata da opposizione di
terzo da parte dello Stato italiano.
L'indennizzo sara' concesso con decreto del Ministro per il tesoro,
sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'articolo 3
della legge 29 ottobre 1954 n. 1050, e sara' pagato con le modalita'
e i termini previsti dai successivi articoli 5 e 6 della stessa legge
n. 1050.
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