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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti
per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione
ha facolta' di procedere, nel termine di due anni dalla data di
approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo
l'ordine della graduatoria stessa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1975
LEONE
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE