Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 319 del 22/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1975 n. 201)
Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  comitato  dei  delegati  della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza  a  favore  degli  avvocati e procuratori legali e' eletto
dagli iscritti alla Cassa stessa.
  L'elezione  ha  luogo  con  suffragio  diretto  sulla base di liste
rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non
meno  di  mille  iscritti  e  non  piu' di seimila, delimitati con il
regolamento di esecuzione della presente legge, che sara' emanato con
decreto  del  Ministro  per  la  grazia  e  giustizia  entro  un anno
dall'entrata  in  vigore  della  legge  stessa,  sentiti il Consiglio
nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.
  I  collegi  elettorali  possono comprendere uno o piu' distretti di
corte  d'appello.  Ad essi e' assegnato un numero di delegati pari ad
uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.
  Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a
quello  dei  delegati  attribuiti al collegio e concorrono al riparto
dei  seggi  secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72
del  testo  unico  delle leggi per la composizione e l'elezione degli
organi  delle  amministrazioni comunali, approvato con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  16  maggio  1960,  n. 570. Nei collegi
elettorali  composti  dalla  aggregazione  di piu' distretti di corte
d'appello  ed  ai  quali  non e' assegnato un unico delegato le liste
debbono essere rappresentative dei vari distretti.
  L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite
in  ogni  sede  di  tribunale.  Puo'  essere  consentito  il voto per
corrispondenza.
  Il  regolamento  prevede  le  modalita'  per  la convocazione delle
assemblee e la proclamazione degli eletti.
  Le  prime  elezioni  con  il  metodo  previsto dalla presente legge
dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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