Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 320 del 05/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1975 n. 203)
Modifiche agli articoli 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'ultimo  comma  dell'articolo  1  della legge 11 giugno 1971, n.
426, e' aggiunto il seguente:
  "Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
    macchine,  attrezzature  e  articoli  tecnici  per l'agricoltura,
l'industria, il commercio e l'artigianato;
    materiale elettrico;
    colori e vernici, carte da parati;
    ferramenta ed utensileria;
    articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
    articoli per riscaldamento;
    strumenti scientifici e di misura;
    macchine per ufficio;
    auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
    combustibili;
    materiali per edilizia;
    legnami.
  Le  aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono  in  possesso  dell'autorizzazione  per  la vendita al minuto ed
esercitano nello stesso punte di vendita anche quella all'ingrosso di
prodotti  appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da
quelli  sopra  elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice
attivita'  alla  condizione  che  attuino  una  netta separazione dei
locali  destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In
tale  caso  i  locali  destinati  alla  vendita  al dettaglio debbono
possedere le seguenti caratteristiche:
    a)  avere  accesso  diretto  da  area  pubblica o private qualora
trattasi  di  cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in
quest'ultimo  caso  dovranno  avere  finestre od altre luci o insegne
visibili da area pubblica;
    b)  essere  divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso
mediante  pareti  stabili,  anche se dotati di porte di comunicazione
interna non accessibili al pubblico".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022