Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 321 del 22/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1975 n. 203)
Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo   31  del  testo  unico  delle  leggi  sul  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,
n. 1523, e' sostituito dal seguente:
  "Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore
a  1  miliardo  di  lire  nonche' le perizie di varianti e suppletive
d'importo  superiore  a  500  milioni  di  lire vengono approvati dal
consiglio  di  amministrazione  della Cassa per il Mezzogiorno previo
parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici, il quale vi
provvede a mezzo di una sua speciale delegazione.
  I  progetti  esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire
nonche' le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a
500  milioni  di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione
della  Cassa  per  il  Mezzogiorno senza il predetto parere, che puo'
essere  richiesto  anche  per  i  progetti inferiori a detti importi,
quando  la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura
e complessita' dei progetti medesimi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 luglio 1975

                                LEONE

                                                     MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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