Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 355 del 17/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1975 n. 214)
Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilita' derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilita' derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del
codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di riviste
per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio
normale della loro attivita', pubblicazioni ricevute dagli editori e
distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a
negozi di vendita di libri e pubblicazioni non periodiche, salvo il
caso che essi operino di concerto con gli editori ovvero con i
distributori al fine specifico di diffondere stampa oscena.
Le disposizioni di esonero di responsabilita' di cui ai commi
precedenti non si applicano quando siano esposte, in modo da renderle
immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene delle
pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di
anni sedici. In tale caso la pena e' della reclusione sino ad un
anno.
Nei casi in cui il reato previsto dall'articolo 528 del codice
penale sia commesso da un editore di libri o stampa periodica si
applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non
inferiore a lire quattrocentomila.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 luglio 1975
LEONE
MORO - REALE
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