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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 382 del 22/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1975 n. 220)
Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.
Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' delegato ad emanare per le regioni a statuto
ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria
diretti:
a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative,
considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate
nell'articolo 117 della Costituzione, nonche' degli uffici e del
personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai
decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge
16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni
organiche delle amministrazioni statali;
b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate
nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici
nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle gia'
trasferite, nonche' a trasferire i rispettivi uffici e i beni.
Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del
personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e
all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale
nel rispetto della posizione economica acquisita;
c) a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della
Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere
possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni
trasferite o gia' delegate, provvedendo contestualmente al
trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali
ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il piu'
ampio ed efficiente decentramento amministrativo;
d) a disciplinare la facolta' delle regioni di avvalersi degli
uffici tecnici dello Stato;
e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunita'
montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione,
le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle
materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, nonche' ad
attribuire ai predetti enti locali altre funzioni di interesse
locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle
funzioni amministrative loro attribuite, a norma della legislazione
vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari;
f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla
soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa,
diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni
trasferite ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi
previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le regioni, per le attivita' ed i servizi che interessano territori
finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni
comuni anche in forma consortile.
Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente
articolo, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri
direttivi nonche' a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli
indicati nella presente legge:
1) l'identificazione delle materie dovra' essere realizzata per
settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli
organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma
in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse
hanno e dalla piu' stretta connessione esistente tra funzioni affini,
strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovra'
risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una disciplina
ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni
costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il
corpo sociale;
2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di
codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni, e
dovranno, altresi', essere eliminate quelle esistenti, anche
attraverso la delega di funzioni; dovra', inoltre, essere completato
il trasferimento alle regioni dei beni del demanio e del patrimonio
dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni
trasferite;
3) sara' prevista, a favore delle regioni, la facolta':
a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa
nelle materie delegate dallo Stato, in conformita' dell'articolo 118,
secondo comma, della Costituzione, nonche', ai sensi dell'articolo
117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle
leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse;
b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le
funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di
indirizzo;
4) saranno, altresi', disciplinati i rapporti finanziari fra
Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate
o subdelegate in modo da assicurare i mezzi necessari per il migliore
esercizio delle funzioni stesse;
5) sara' provveduto, nelle materie spettanti ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, al trasferimento alle regioni
delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti
della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge
nella quale saranno indicate le norme di principio, prevedendosi
altresi', che in mancanza della legge regionale, sara' osservata
quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sara' prevista, in
materia, la facolta' del Consiglio dei Ministri, previo parere della
commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la
regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattivita'
degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi
comunitari, un congruo termine alla regione per provvedere, nonche'
la facolta' di adottare, trascorso invano il termine predetto, i
provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione
regionale.
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