Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 391 del 17/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1975 n. 224)
Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito
con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' sostituito
dal seguente:
  "Le   aliquote   dell'imposta  erariale  sul  consumo  dell'energia
elettrica  di  cui  all'articolo  1  del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come
appresso:
    1)  per  ogni  Kwh  di energia elettrica impiegata, per qualsiasi
applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10.
  Si  considera  inoltre  impiegata,  a tutti gli effetti, per uso di
abitazione:
    a)  l'energia  elettrica  destinata  ad  alimentare  applicazioni
monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici,
laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purche' la
fornitura  sia effettuata con un unico punto di consegna monofase per
l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 Kw;
    b)  l'energia  elettrica  destinata  ad  alimentare  applicazioni
relative  ai  sensi generali della casa in fabbricati che comprendano
una  sola  abitazione  purche'  la fornitura sia effettuata con unico
punto  di  consegna  per le applicazioni utilizzate nell'abitazione e
nei servizi generali;
    2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni:
      a) per uso di illuminazione: lire 4,00;
      b) per applicazioni diverse dalla illuminazione:
        L. 0,50 fino a 6.000 Kwh di consumo al mese;
        L. 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da oltre 6.000 e fino
a 200.000 Kwh;
        L. 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh.
  Sotto  l'osservanza  delle  norme  regolamentari  e  sempre che non
ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), lettera a), e'
assoggettata  alle  aliquote di cui al n. 2, lettera b), del presente
articolo l'energia elettrica impiegata:
    a)  per  l'alimentazione  degli apparecchi elettromedicali, degli
apparecchi  di  riproduzione  di disegni e cliches e degli apparecchi
per lo sviluppo, la stampa e l'ingrandimento di fotografie;
    b)  per  l'illuminazione  dei palcoscenici nelle rappresentazioni
teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione
di film cinematografici nelle apposite industrie;
    c)  nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione di
film nelle sale cinematografiche;
    d) per la carica di accumulatori portatili;
    e)  per  l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il
controllo  dei  circuiti  elettrici  od  installate  nell'interno  di
macchine,  di  apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di
riscaldamento  ovvero  in  celle per allevamenti artificiali, purche'
dette  lampade  siano  applicate  in modo da impedire l'illuminazione
degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;
    f)  per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle
serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;
    g)  per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate
a scopo di sterilizzazione;
    h) per le riprese televisive".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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