Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 391 del 17/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1975 n. 224)
Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.
Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito
con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' sostituito
dal seguente:
"Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia
elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come
appresso:
1) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata, per qualsiasi
applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10.
Si considera inoltre impiegata, a tutti gli effetti, per uso di
abitazione:
a) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni
monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici,
laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purche' la
fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna monofase per
l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 Kw;
b) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni
relative ai sensi generali della casa in fabbricati che comprendano
una sola abitazione purche' la fornitura sia effettuata con unico
punto di consegna per le applicazioni utilizzate nell'abitazione e
nei servizi generali;
2) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni:
a) per uso di illuminazione: lire 4,00;
b) per applicazioni diverse dalla illuminazione:
L. 0,50 fino a 6.000 Kwh di consumo al mese;
L. 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da oltre 6.000 e fino
a 200.000 Kwh;
L. 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh.
Sotto l'osservanza delle norme regolamentari e sempre che non
ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), lettera a), e'
assoggettata alle aliquote di cui al n. 2, lettera b), del presente
articolo l'energia elettrica impiegata:
a) per l'alimentazione degli apparecchi elettromedicali, degli
apparecchi di riproduzione di disegni e cliches e degli apparecchi
per lo sviluppo, la stampa e l'ingrandimento di fotografie;
b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni
teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione
di film cinematografici nelle apposite industrie;
c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione di
film nelle sale cinematografiche;
d) per la carica di accumulatori portatili;
e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il
controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di
macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di
riscaldamento ovvero in celle per allevamenti artificiali, purche'
dette lampade siano applicate in modo da impedire l'illuminazione
degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;
f) per l'alimentazione delle lampade elettriche utilizzate nelle
serre quando interessano direttamente i processi di coltivazione;
g) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate
a scopo di sterilizzazione;
h) per le riprese televisive".
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