Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 402 del 25/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1975 n. 226)
Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  caso  di  disoccupazione  derivante  da licenziamento ovvero da
mancato  rinnovo  del  contratto  di  lavoro  stagionale da parte del
datore  di  lavoro  all'estero,  i  lavoratori  italiani rimpatriati,
nonche'  i  lavoratori  frontalieri,  hanno  diritto  al  trattamento
ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il
periodo  eventualmente  indennizzato  in  base  a  norme  di  accordi
internazionali.  Per  lo  stesso  periodo i lavoratori medesimi hanno
diritto  agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e
per i familiari a carico.
  La  concessione  delle  prestazioni  di  cui al precedente comma e'
subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il
termine  di  180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del
contratto  di  lavoro  stagionale  e  sempreche'  il rimpatrio stesso
risulti in data successiva al 1 novembre 1974.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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