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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo
dagli incendi, sono predisposti, nel termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, piani regionali ed
interregionali, articolati per province o per aree territoriali
omogenee.
I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi
del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e di intesa con
il Corpo dei vigili del fuoco, sentite le comunita' montane, sono
coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste
di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per i
beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla loro
presentazione.
In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro
il predetto termine, il Ministro per l'agricoltura e le foreste e'
autorizzato a provvedervi.