Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 486 del 10/10/1975 (Pubblicata nella G.U. del 13 ottobre 1975 n. 272)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di
documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli
a motore, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, sono premesse le parole: "Per un
periodo di sei mesi,"; la parola: "del": e' sostituita dalle altre:
"emanati dal" e le parole: "di autoveicoli, di motoveicoli e
rimorchi" sono sostituite dalle altre: "dei veicoli a motore e loro
rimorchi";
al secondo comma, dopo le parole: "testo unico" sono aggiunte le
altre: "delle norme sulla circolazione stradale,";
al terzo comma, prima delle parole: "di concerto" e' inserita la
parola: "emanato";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"La validita' del foglio di via di cui all'articolo 64 del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato
dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, puo' essere
prorogata, con decreto del Ministro per i trasporti, fino ad un
massimo di sessanta giorni";
dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Il quarto comma dell'articolo 83 del testo unici delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal
seguente:
"L'autorizzazione e' valida per sei mesi".
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