Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 486 del 10/10/1975 (Pubblicata nella G.U. del 13 ottobre 1975 n. 272)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di
documenti  di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli
a motore, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  al  primo comma, sono premesse le parole: "Per un
periodo  di  sei mesi,"; la parola: "del": e' sostituita dalle altre:
"emanati  dal"  e  le  parole:  "di  autoveicoli,  di  motoveicoli  e
rimorchi"  sono  sostituite dalle altre: "dei veicoli a motore e loro
rimorchi";
    al  secondo comma, dopo le parole: "testo unico" sono aggiunte le
altre: "delle norme sulla circolazione stradale,";
    al  terzo comma, prima delle parole: "di concerto" e' inserita la
parola: "emanato";
    il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "La  validita'  del  foglio di via di cui all'articolo 64 del testo
unico  delle  norme sulla circolazione stradale approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato
dall'articolo  2  della  legge  4  gennaio  1968,  n. 14, puo' essere
prorogata,  con  decreto  del  Ministro  per  i trasporti, fino ad un
massimo di sessanta giorni";
    dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
  "Il quarto comma dell'articolo 83 del testo unici delle norme sulla
disciplina  della  circolazione  stradale  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal
seguente:
  "L'autorizzazione e' valida per sei mesi".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022