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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Nell'articolo 1, primo comma; le parole: "e per l'ambiente" sono
sostituite con le altre: "e ambientali";
al terzo comma, sono soppresse le parole: "e archivi di Stato".
Nell'articolo 2, secondo comma, la lettera b) e' sostituita con la
seguente:
"b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, nonche' quelle
della divisione la (editoria libraria e diffusione della cultura) dei
servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e
scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 maggio 1973";
al secondo comma, e' aggiunta in fine la seguente lettera:
"c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia
di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come
eccezione alla consultabilita' dall'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409";
nel terzo comma, le parole: "ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri" sono sostituite con le altre: "alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno, e ne assicura il
miglior coordinamento con le finalita' proprie del Ministero";
al quinto comma, le parole: "e per l'ambiente", sono sostituite con
le altre: "e ambientali";
e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Le definizioni: Ministero e Ministro per la pubblica istruzione,
Presidenza e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero e
Ministro per l'interno, contenute in provvedimenti legislativi e
regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento operato
dal presente decreto-legge sono sostituite con la definizione
"Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali"".
Nell'articolo 3, il primo e il secondo comma, sono sostituiti con i
seguenti:
"Le Direzioni generali delle antichita' e belle arti e delle
accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli organi
periferici del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle
materie indicate nell'articolo 2, i servizi relativi alla discoteca
di Stato e alla divisione 1ยช dei servizi informazioni e proprieta'
letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' gli archivi di Stato di cui alla
lettera c) del precedente articolo 2, che vengono organizzati in
Direzione generale sostitutiva dell'attuale Direzione generale, sono
trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potra' continuare ad
utilizzare le attuali sedi.
Il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, il Consiglio
superiore delle accademie e biblioteche e gli organi collegiali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano
organi del Ministero. La loro attuale composizione e' prorogata fino
alla emanazione delle norme delegate relative alla loro
ristrutturazione.
Le competenze degli organi collegiali previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, restano
attribuite al Ministro per l'interno per quanto riguarda gli atti di
archivio considerati come eccezione alla consultabilita' in base
all'articolo 21 del sopra citato decreto del Presidente della
Repubblica".
L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
"Sono trasferiti al Ministero i ruoli di cui alle tabelle B e C
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
283, nonche' ai quadri E e F della tabella IX allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con gli aumenti
previsti all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 settembre 1973, n. 1186, con le modifiche apportate dalla tabella
(parte I) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 3.
E' inoltre trasferito il personale dei ruoli degli archivi di Stato
di cui alla lettera c) del precedente articolo 2, salvo un
contingente da determinarsi con decreto interministeriale tra le due
amministrazioni interessate, che restera' temporaneamente comandato
di diritto al Ministero dell'interno fino alla definitiva
riorganizzazione dei servizi relativi alla competenza dal Ministero
stesso conservata.
E' costituito il consiglio di amministrazione del Ministero che
esercita le attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni.
Fino all'emanazione del regolamento per l'elezione dei
rappresentanti del personale, questi sono nominati con la procedura
prevista dall'articolo 7, lettera d), della legge 18 marzo 1968, n.
249.
Sono costituite altresi' le commissioni di disciplina per il
personale ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' dell'articolo 48 della
legge 5 marzo 1961, n. 90.
Fino a che non sara' provveduto all'emanazione delle norme delegate
relative alla definizione del Ministero, alla disciplina della
struttura degli uffici e degli organi collegiali e all'inquadramento
e caratterizzazione dei dipendenti, il restante personale comunque
assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli
uffici indicati nel primo comma del precedente articolo 3 e alle
segreterie degli organi indicati nel secondo comma dello stesso
articolo, e' di diritto collocato in posizione di comando presso il
Ministero.
Il personale di cui al comma precedente continua ad esercitare le
funzioni attualmente attribuite e conserva il trattamento economico
inerente alla qualifica; ha diritto alla progressione di carriera nei
ruoli di appartenenza; il predetto personale rimane collocato in
posizione di comando presso il Ministero nei limiti del contingente
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
contingente che sara' in ogni caso assicurato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta
proposta dei Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono
essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione
nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari
carriera e qualifica.
In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni
culturali e ambientali e autorizzato a conferire, di concerto con il
Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti
estranei all'amministrazione dello Stato e a docenti universitari,
nei limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all'articolo 14 della
legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque
per non oltre cinque Unita'.
Il Ministro puo' avvalersi, altresi', di personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre
in posizione di comando o fuori ruolo, che conserva le funzioni ed il
trattamento economico inerente alla qualifica.
I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unita' di cui tre
con qualifica dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali e
tre appartenenti alle altre carriere.
Le attrezzature e i beni gia' destinati alle direzioni generali ed
agli organi indicati nel precedente articolo 3 passano in dotazione
al Ministero.
Presso il Ministero e' istituita una ragioneria centrale dipendente
dal Ministero del tesoro".
Nell'articolo 5, primo comma, le parole: "e per l'ambiente" sono
sostituite con le altre: "e ambientali";
al primo comma, dopo le parole: "stanziamenti riflettenti", e'
aggiunta l'altra: "personale";
dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro
per l'interno, con il Ministro per il bilancio e la programmazione
economica e con il Ministro per i beni culturali e ambientali sara'
provveduto al trasferimento e alla ripartizione tra il Ministero
dell'interno e quello dei beni culturali e ambientali degli
stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario in corso.
Fino all'emanazione del su indicato decreto interministeriale i
fondi relativi alle spese per i servizi ed il personale trasferiti al
Ministero per i beni culturali e ambientali continueranno ad essere
erogati dal Ministero dell'interno".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente articolo:
"Art. 5-bis. - Fino a che non si sara' provveduto agli adempimenti
di cui al quinto comma del precedente articolo 4, un contingente del
personale vincitore di concorso per l'accesso o per il passaggio di
carriera per effetto di concorsi interni riservati o pubblici, o
comunque assunto, nei ruoli centrali dipendenti dalla Direzione
generale del personale degli affari generali amministrativi del
Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale dei
servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' destinato, in
posizione di comando, al Ministero.
La determinazione dei nominativi da includere nel contingente
indicato e' effettuata con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione o del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
I direttori generali delle antichita' e belle arti e delle
accademie e biblioteche continuano a partecipare di pieno diritto
alle riunioni del consiglio di amministrazione del Ministero della
pubblica istruzione per gli affari concernenti le rispettive
direzioni generali".