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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
Sono ammessi ad usufruire di finanziamenti per la ristrutturazione
dell'apparato distributivo, secondo le finalita' ed in attuazione a
quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 11 giugno
1971, n. 426:
1) le societa', le cooperative, i loro consorzi, i gruppi
d'acquisto, le societa' promotrici di centri commerciali, i centri
operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di
commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti
esclusivamente tra piccole e medio imprese esercenti il commercio,
anche con la partecipazione di capitali degli enti locali
territoriali o di altri enti pubblici locali;
2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la
partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri
enti pubblici;
3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonche'
quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.