Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 576 del 02/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1975 n. 321)
Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati
l'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, istituita con decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica
sul   reddito   complessivo,   al   netto  delle  deduzioni  previste
nell'articolo  10  del  detto  decreto, formato dai redditi propri di
ciascuno,  compresi  quelli  imputati  ai sensi dell'articolo 5 dello
stesso  decreto,  e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori
conviventi,  compresi  gli adottati secondo le norme del libro primo,
titolo  VIII,  capo  III,  del  codice  civile  e  i  figli  naturali
riconosciuti,  di  entrambi  o  di uno solo di essi. Non concorrono a
formare  il  reddito  complessivo  i  redditi di cui agli articoli 3,
secondo comma, e 12 del predetto decreto.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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