Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 584 del 11/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1975 n. 322)
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni
ordine e grado; negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti
pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto
collettivo di persone;
nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni
ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali;
nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono
essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato
e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai
privati;
nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto,
occupati da piu' di una persona, durante il servizio di notte;
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle
sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale
chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle
accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura
aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte
pubbliche o aperte al pubblico.
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