Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 587 del 11/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1975 n. 323)
Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Entro  un  mese  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, il
Ministero  dell'interno  indira' un concorso, per titoli e colloquio,
per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.
  Il concorso e' riservato a coloro che, in servizio non di ruolo con
incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data del 30
giugno  1975  abbiano  maturato,  in  tale  posizione,  un periodo di
servizio anche non continuativo di almeno sei mesi.
  E'  richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1,
quinto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972,  n.  749,  ovvero  del diploma di abilitazione alle funzioni di
segretario  comunale.  Sono  altresi' ammessi coloro che, in possesso
del  titolo  di  studio  di  scuola  media  di secondo grado, abbiano
prestato  almeno  quattro  anni  di  servizio alla data del 30 giugno
1975. Si prescinde dal limite di eta'.
  Il  colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della
tabella  C  allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 23
giugno 1972, n. 749.
  Agli   idonei   del  concorso,  per  titoli  e  per  colloquio,  e'
attribuita,  secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento
della  stessa,  la  meta'  dei  posti  che  siano  vacanti  alla data
d'entrata  in  vigore  della  presente legge e che si rendano vacanti
successivamente.
  Le  nomine  sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno
del  mese  successivo  a  quello  di  approvazione della graduatoria,
detratti  i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed
esami,  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
  Si  osservano,  in quanto applicabili e non derogati dalla presente
legge,  gli  articoli  1,  2  e 31, commi terzo, quarto e quinto, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
  Il  primo, il secondo e il sesto comma dell'articolo 31 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  giugno  1972,  n.  749,  sono
abrogati.  In conseguenza, e' revocato il bando di concorso, per soli
titoli,  indetto  con  decreto  ministeriale n. 17300.15.7 in data 30
gennaio 1975.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022