Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 587 del 11/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1975 n. 323)
Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale.
Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministero dell'interno indira' un concorso, per titoli e colloquio,
per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.
Il concorso e' riservato a coloro che, in servizio non di ruolo con
incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data del 30
giugno 1975 abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di
servizio anche non continuativo di almeno sei mesi.
E' richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972, n. 749, ovvero del diploma di abilitazione alle funzioni di
segretario comunale. Sono altresi' ammessi coloro che, in possesso
del titolo di studio di scuola media di secondo grado, abbiano
prestato almeno quattro anni di servizio alla data del 30 giugno
1975. Si prescinde dal limite di eta'.
Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della
tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23
giugno 1972, n. 749.
Agli idonei del concorso, per titoli e per colloquio, e'
attribuita, secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento
della stessa, la meta' dei posti che siano vacanti alla data
d'entrata in vigore della presente legge e che si rendano vacanti
successivamente.
Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno
del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria,
detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed
esami, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
Si osservano, in quanto applicabili e non derogati dalla presente
legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
Il primo, il secondo e il sesto comma dell'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono
abrogati. In conseguenza, e' revocato il bando di concorso, per soli
titoli, indetto con decreto ministeriale n. 17300.15.7 in data 30
gennaio 1975.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
