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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Coloro che provengono dal Corpo delle capitanerie di porto, dal
Corpo equipaggi militari marittimi - ruolo servizi portuali e
categoria nocchieri di porto, dall'Arma dei carabinieri e dai Corpi
delle guardie di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza
possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa
immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di
eta' previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione,
conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti
dagli articoli 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 257, 259, 270,
270-bis, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), purche' siano in possesso dei
requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la
prestazione del servizio militare:
1) Padrone marittimo di prima classe per il traffico o padrone
marittimo di prima classe per la pesca, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o
di maresciallo maggiore in servizio permanente;
b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di
coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unita'
di dislocamento non inferiore a 200 tonnellate;
c) abbiano superato apposito esame secondo i programmi
stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
2) Padrone marittimo di seconda classe per il traffico o padrone
marittimo di seconda classe per la pesca, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o
di maresciallo ordinario in servizio permanente;
b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di
coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unita'
di dislocamento non inferiore a 100 tonnellate o dotate di impianto
di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli
asse.
3) Marinaio autorizzato al traffico o marinaio autorizzato alla
pesca, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o
brigadiere in servizio permanente o volontario;
b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di
coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando.
4) Capo barca per il traffico nello Stato, purche' abbiano
compiuto trenta mesi di navigazione in servizio di coperta.
5) Meccanico navale di prima classe specializzato, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di
maresciallo maggiore in servizio permanente;
b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina
dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unita' dotate di
impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000
cavalli asse.
L'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica.
6) Meccanico navale di prima classe, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di
maresciallo ordinario in servizio permanente;
b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina
dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unita' dotate di
impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500
cavalli asse.
L'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica.
7) Meccanico navale di seconda classe per motonavi, purche':
a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o di
brigadiere;
b) abbiano compiuto tre anni di navigazione in servizio di
macchina dei quali almeno uno su unita' dotate di impianti di
propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.
8) Motorista abilitato, purche' abbiano compiuto almeno due anni di
imbarco in servizio di macchina su unita' dotate di impianto di
propulsione endotermica.