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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, per l'anno finanziario
1975, per la concessione da parte delle regioni, sulla base di
proprie leggi, di anticipazioni, fidejussioni e concorsi negli
interessi su prestiti a favore delle cantine sociali, per consentire
alle cantine sociali medesime di corrispondere acconti ai soci, con
riferimento al prezzo di orientamento comunitario del vino, per le
uve conferite nella vendemmia 1975.
Lo stanziamento sara' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge, provvedera', sentita la
commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, al riparto delle relative disponibilita' finanziarie tra le
regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome
di Trento e Bolzano in relazione alla quantita' di prodotto conferita
nel 1975.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante
riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.