Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 627 del 11/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1975 n. 329)
Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza.
Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio
continuativo della guardia di finanza sono tratti annualmente, con le
modalita' indicate nei successivi articoli:
1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli
allievi della scuola sottufficiali della guardia di finanza che
abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;
2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli
appuntati in servizio della guardia di finanza che siano dichiarati
idonei alla nomina a vicebrigadiere ai sensi del successivo articolo
15.
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