Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 634 del 28/11/1975 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1975 n. 330)
Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal
seguente:
    Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:
      1)  per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando
mediante  concorso  per  esami,  al  quale  possono  partecipare  gli
appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli
78  e  79  ed  a  seguito  di  esito  favorevole del corso di allievi
sottufficiali;
      2)  per  tre  decimi  dei posti mediante esame di idoneita', al
quale  possono  partecipare  gli  appuntati  con  almeno  tre anni di
anzianita'  di  grado  e  in  possesso degli altri requisiti previsti
dall'articolo 87;
      3)  per  due  decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianita'
congiunta  al  merito  degli  appuntati  in  possesso  dei  requisiti
previsti dall'articolo 88-bis.
  I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1) sono riportati in
aumento  proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui
ai  numeri  2)  e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono
riportati  in  aumento a quelli da conferire per anzianita' congiunta
al merito.
  Le  frazioni  di  posti  eventualmente derivanti dalle ripartizioni
effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero
ed  i  posti  attribuiti  secondo  il  seguente ordine di preferenza:
concorso per esami, esami di idoneita'".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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