Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 638 del 02/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1975 n. 331)
Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari.
Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale
e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la
professione di medico chirurgo ha l'obbligo, entro due giorni da
quello in cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua
professione, di denunciare ogni caso, anche sospetto, di
intossicazione da antiparassitari all'ufficiale sanitario, che deve
trasmettere la denuncia al competente organo sanitario regionale, a
livello provinciale, il quale, entro i dieci giorni successivi, ne
informa il Ministero della sanita'.
Nella denuncia devono essere indicati:
a) prenome e cognome, eta', domicilio e professione della persona
o delle persone intossicate;
b) il prodotto che ha determinato la intossicazione, le
circostanze nelle quali la intossicazione si e' verificata e lo stato
clinico della persona o delle persone intossicate e la terapia
praticata.
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