Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 685 del 22/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1975 n. 342)
Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              Attribuzioni del Ministero della sanita'

  La  coltivazione,  la  produzione,  la fabbricazione, l'impiego, il
commercio  all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito,
l'acquisto, la vendita e la detenzione in qualsiasi forma di sostanze
stupefacenti  e di sostanze psicotrope sono sottoposti al controllo e
alla  vigilanza  del  Ministero della sanita' che li esercita a mezzo
dei  propri  organi  centrali  e  periferici  e  secondo le modalita'
indicate dalla presente legge.
  La  prevenzione,  la  cura  e  la  riabilitazione  dagli  stati  di
tossicodipendenza   da   sostanze   stupefacenti  o  psicotrope  sono
sottoposte  alle  direttive,  all'indirizzo  e  al  coordinamento del
Ministero della sanita'.
  Il  Ministero  della  sanita'  ha  inoltre  il  compito di curare i
rapporti,   sul   piano  internazionale,  con  la  commissione  degli
stupefacenti  del  Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite,
con  l'organo  internazionale  di  controllo sugli stupefacenti della
Organizzazione   delle   Nazioni   Unite   e   con   qualsiasi  altra
organizzazione  avente competenza in materia di sostanze stupefacenti
o   psicotrope,   nonche'   di  eseguire  tempestivamente  tutti  gli
adempimenti  previsti  dalle convenzioni ratificate dall'Italia nella
stessa materia.
  Il Ministero della sanita' provvede in particolare:
    1)  ad  emanare gli atti di autorizzazione, nonche' quelli per la
sospensione,  la  modificazione,  l'annullamento  e  la  revoca degli
stessi nei casi previsti dalla presente legge;
    2)   a   predisporre   la   compilazione  delle  tabelle  di  cui
all'articolo   11,   a   curarne  il  tempestivo  aggiornamento  e  a
predisporre  annualmente  l'elenco  delle  imprese  autorizzate  alla
fabbricazione,  all'impiego  e  al commercio all'ingrosso di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
    3)  a  determinare  le  indicazioni specifiche che debbono essere
stampate  o impresse sulle confezioni dei farmaci contenenti sostanze
stupefacenti   o   psicotrope   o   dal   cui   uso   possa  derivare
tossicodipendenza o assuefazione;
    4)  a  curare l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di
sostanze   stupefacenti   o   psicotrope   effettivamente  importate,
esportate,  fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili
presso  gli enti o le imprese autorizzati, ai fini della compilazione
del rapporto annuale;
    5)  a  stabilire  i  contenuti  dei  formulari  che devono essere
compilati  dagli  enti  o  dalle  imprese  autorizzati  nonche' delle
dichiarazioni  e  dei  formulari  che debbono essere compilati a fini
statistici;
    6)  a  promuovere, anche in collaborazione con altri organi della
pubblica  amministrazione o con enti specificamente competenti, studi
e  ricerche  relativi  alla  prevenzione  dell'uso non terapeutico di
sostanze   stupefacenti  o  psicotrope,  alla  riabilitazione  ed  al
reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
    7)  a  determinare i criteri e a predisporre gli strumenti per le
attivita'   di  propaganda  rivolte  alla  prevenzione  dell'uso  non
terapeutico   di   sostanze   stupefacenti   o   psicotrope   e  alla
riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti dediti all'uso
predetto.
  Le  materie  previste  dai numeri 1), 2), 3) e 5) sono regolate con
decreto  del  Ministro  per  la  sanita',  salvo quanto stabilito dal
successivo articolo 11.
  Il  Ministro  per  la  sanita'  riferisce annualmente al Parlamento
sull'andamento  del fenomeno delle tossicodipendenze e sull'efficacia
delle misure adottate, fornendo nel contempo i dati relativi.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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