Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 685 del 22/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1975 n. 342)
Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Attribuzioni del Ministero della sanita'
La coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il
commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito,
l'acquisto, la vendita e la detenzione in qualsiasi forma di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope sono sottoposti al controllo e
alla vigilanza del Ministero della sanita' che li esercita a mezzo
dei propri organi centrali e periferici e secondo le modalita'
indicate dalla presente legge.
La prevenzione, la cura e la riabilitazione dagli stati di
tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope sono
sottoposte alle direttive, all'indirizzo e al coordinamento del
Ministero della sanita'.
Il Ministero della sanita' ha inoltre il compito di curare i
rapporti, sul piano internazionale, con la commissione degli
stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite,
con l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della
Organizzazione delle Nazioni Unite e con qualsiasi altra
organizzazione avente competenza in materia di sostanze stupefacenti
o psicotrope, nonche' di eseguire tempestivamente tutti gli
adempimenti previsti dalle convenzioni ratificate dall'Italia nella
stessa materia.
Il Ministero della sanita' provvede in particolare:
1) ad emanare gli atti di autorizzazione, nonche' quelli per la
sospensione, la modificazione, l'annullamento e la revoca degli
stessi nei casi previsti dalla presente legge;
2) a predisporre la compilazione delle tabelle di cui
all'articolo 11, a curarne il tempestivo aggiornamento e a
predisporre annualmente l'elenco delle imprese autorizzate alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
3) a determinare le indicazioni specifiche che debbono essere
stampate o impresse sulle confezioni dei farmaci contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope o dal cui uso possa derivare
tossicodipendenza o assuefazione;
4) a curare l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di
sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate,
esportate, fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili
presso gli enti o le imprese autorizzati, ai fini della compilazione
del rapporto annuale;
5) a stabilire i contenuti dei formulari che devono essere
compilati dagli enti o dalle imprese autorizzati nonche' delle
dichiarazioni e dei formulari che debbono essere compilati a fini
statistici;
6) a promuovere, anche in collaborazione con altri organi della
pubblica amministrazione o con enti specificamente competenti, studi
e ricerche relativi alla prevenzione dell'uso non terapeutico di
sostanze stupefacenti o psicotrope, alla riabilitazione ed al
reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
7) a determinare i criteri e a predisporre gli strumenti per le
attivita' di propaganda rivolte alla prevenzione dell'uso non
terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e alla
riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti dediti all'uso
predetto.
Le materie previste dai numeri 1), 2), 3) e 5) sono regolate con
decreto del Ministro per la sanita', salvo quanto stabilito dal
successivo articolo 11.
Il Ministro per la sanita' riferisce annualmente al Parlamento
sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze e sull'efficacia
delle misure adottate, fornendo nel contempo i dati relativi.
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