Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 7 del 15/02/1975 (Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1975 n. 45)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658,
recante la proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio
1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n.
247, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 del decreto-legge e' aggiunto il seguente comma:
"La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1
novembre 1974".
Dopo l'articolo 2 del decreto-legge e' aggiunto il seguente
articolo 2-bis:
"Il comune di Ancona provvede all'attuazione dei programmi
straordinari di costruzione nonche' degli interventi di
ristrutturazione edilizia e di risanamento nel centro storico della
citta' di Ancona gia' deliberati dalla GESCAL ai sensi degli articoli
14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito
nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2
dicembre 1972, n. 734, nonche' alle eventuali varianti che si
rendessero necessarie in sede esecutiva.
I fondi gia stanziati per tali interventi sono posti a disposizione
ed accreditati al comune di Ancona.
Il Ministero dei lavori pubblici ed il Comitato per l'edilizia
residenziale sono autorizzati a disporre gli stanziamenti integrativi
che si rendano necessari per sopravvenuti maggiori oneri e per
completare i programmi di cui al primo comma.
Rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste dagli articoli
14, 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito
nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dall'articolo 20 del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2
dicembre 1972, n. 734, intendendosi la GESCAL sostituita dal Comune
de Ancona.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su richiesta del
comune di Ancona, il personale trasferito ai sensi dell'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1036, e dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115,
convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, puo' essere utilizzato
presso il comune stesso per le esigenze connesse all'attuazione del
predetto programma, fino ad un massimo di venti unita'.
L'utilizzazione di cui al precedente comma non pregiudica
l'inquadramento del personale trasferito presso l'ente di
destinazione, che ha luogo a tutti gli effetti dal 1 gennaio 1975.
Finche' il personale predetto non sia effettivamente utilizzato
dagli enti di destinazione, le relative retribuzioni gravano sui
fondi destinati alla realizzazione degli interventi sopra
specificati".
Dopo l'articolo 4 del decreto-legge sono aggiunti i seguenti
articoli:
Art. 4-bis.
"Per sopperire alle esigenze di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno
1974, n. 247, nel testo integrato ai sensi del precedente articolo 3,
il limite d'impegno autorizzato per l'anno 1975 ai sensi
dell'articolo 19 del citato decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, ed
iscritto al capitolo 8247 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo e' elevato da 2
miliardi a 17 miliardi di lire.
Alla copertura del maggiore onere di 15 miliardi di lire derivante
dall'applicazione del precedente comma, si provvede con riduzione per
corrispondente importo del capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.
Agli stessi fini, per il 1976 si provvede mediante iscrizione della
somma di 5 miliardi di lire nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Inoltre con la
legge di approvazione del bilancio relativo all'anno 1976 sara'
stabilito lo stanziamento necessario per assicurare l'integrale
finanziamento delle opere appaltate ai sensi dell'articolo 17 del
decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno
1974, n. 247, e del primo comma dell'articolo 2 del presente
decreto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 4-ter.
"I comitati di liquidazione degli enti edilizi soppressi ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036, cessano dalla loro attivita' entro il 31
maggio 1975.
Le ulteriori operazioni sono compiute dal competente ufficio del
Ministero del tesoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1975
LEONE
MORO - BUCALOSSI -
COLOMBO - TOROS -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
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