Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 70 del 20/03/1975 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1975 n. 87)
Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Campo di applicazione)

  Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attivita' e di fine
servizio  del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai
sensi  dei seguenti commi sono regolati in conformita' della presente
legge.
  Sono  esclusi  dall'applicazione  della  presente  legge  gli  enti
pubblici  economici,  gli enti locali e territoriali e loro consorzi,
le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,  gli enti
ospedalieri  e  gli enti ecclesiastici, le universita' e gli istituti
di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le
scuole   di   ostetricia  autonome,  gli  osservatori  astronomici  e
vulcanologici,  gli  istituti  geologici,  le  deputazioni  di storia
patria  e  in  genere le accademie e gli istituti culturali di cui al
decreto   legislativo   27   marzo   1948,   n.   472,  e  successive
modificazioni,  salvo  quelli  compresi nella parte VII della tabella
allegata  alla  presente legge, gli ordini e i collegi professionali,
le  camere  di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei
lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.
  La  tabella  allegata  alla presente legge contiene lo elenco degli
enti   individuati   e   classificati,   sulla  base  delle  funzioni
esercitate,   in   categorie   omogenee,  senza  pregiudizio  per  le
soppressioni  o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto
di successive leggi di riforma.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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