Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 724 del 10/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1976 n. 4)
Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri.
Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45
della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'importazione nel
territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale
24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunita' economiche europee,
destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione
all'ingrosso, diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di
Stato.
L'importazione puo' essere effettuata soltanto per prodotti che
siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo
articolo 2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti
diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
L'istituzione dei depositi di cui al primo comma e' soggetta ad
autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i criteri
e le modalita' per l'autorizzazione alla istituzione dei depositi, le
modalita' da osservare per la circolazione dei prodotti importati,
nonche' le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla
circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo
all'accertamento della legittimita' della provenienza e destinazione
di essi.
La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del
presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
